Viaggi in aereo: istruzioni per l’uso

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Viaggi in aereo: istruzioni per l'uso

La vacanza tanto desiderata non deve trasformarsi in un incubo, per cui occorre informarsi prima su quelli che sono i propri diritti

aereo

Un viaggio atteso e sognato, magari verso quelle che sono le destinazioni più ambite dell’estate: Nord, Centro e Sudamerica ed Estremo Oriente, ma anche le capitali europee e le città dal fascino giovane e low cost come Barcellona.

E sono sempre di più coloro che scelgono di muoversi in aereo: si pensi che nei primi sei mesi del 2018 è transitato nei nostri aeroporti il 6% dei passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. (dati Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Prima di allacciare le cinture però informiamoci bene su tutti i nostri diritti.

L’overbooking

Si parla di overbooking quando ci sono meno posti disponibili rispetto al venduto, evento possibile in quanto le compagnie aeree, piuttosto che avere posti vuoti per eventuali rinunce, accettano prenotazioni in più.

Le regole Ue sanciscono che avvenga qui la cosiddetta “chiamata dei volontari”: chi rinuncia a partire ha diritto al rimborso, entro 7 giorni, del prezzo pagato, oppure ad una “riprotezione”, ossia il posto su un altro volo sempre verso la stessa meta, “il prima possibile o in base alla disponibilità”. Oltre a questo avrà anche dei benefit da concordare con la compagnia, come buoni o sconti per successivi voli. Se invece il passeggero non intende rinunciare ma di fatto è costretto a farlo, potrà contare su due opzioni, a sua scelta.

La prima consiste nel partire, almeno teoricamente, con il primo volo utile e, nel frattempo, avere l’assistenza necessaria (buoni pasto, pernottamento) oltre ad una compensazione pecuniaria, cioè un indennizzo dai 250 ai 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Come secondo possibilità può rinunciare del tutto al volo ed in questo caso avrà diritto all’assistenza, al rimborso del biglietto ed alla compensazione pecuniaria.

Cancellazione e ritardo

Viaggi in aereo

Se il volo viene soppresso, potremo scegliere se avere il rimborso integrale del prezzo del biglietto o usufruire del prezzo del biglietto della prima alternativa possibile; in più ci sarà in ogni caso compensazione pecuniaria. Alla quale avremo anche diritto quando l’eventuale ritardo del nostro aereo superi le tre ore. Nulla ci spetterà, però, se la compagnia dimostra che soppressioni e ritardi sono imputabili a circostanze eccezionali ed imprevedibili quali maltempo o scioperi a sorpresa. I guasti non possono invece essere fatti rientrare in queste ipotesi.

Attenzione, infine: per le contestazioni dobbiamo rivolgerci al vettore interessato, non all’Enac, casomai da mettere in coppia, perchè sanzioni la compagnia riconosciuta responsabile. Per tutti i nostri diritti è prevista una decadenza di 2 anni. La materia è disciplinata dal regolamento Ue 261/04 e dalla Convenzione di Montreal.

Per maggiori info, possiamo consultare su Internet la Carta dei diritti del passeggero.

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